Aggiornamenti di interesse generale su leggi, pratiche edilizie, agevolazioni

Decreto salva casa in sintesi

Ecco di seguito una scheda con i punti principali:

  • Edilizia libera – Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi.
  • Tolleranze costruttive – Sono considerati gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.
  • Tolleranze esecutive – Si tratta delle irregolarità geometriche, modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive, il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
  • Accertamento di conformità – Finora poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.
  • I tempi – Si supera il “silenzio rigetto” e si introduce il “silenzio assenso’”. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.
  • Stato legittimo dell’immobile – Il salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
  • Mutamento di destinazione d’uso – Col salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

Suddivisione delle spese condominiali

Che cosa sono le tabelle millesimali?

I millesimi con la relativa tabella di calcolo di solito si trovano nei regolamenti condominiali o negli atti di compra vendita dei singoli proprietari. La tabella millesimale e il riparto millesimale sono lo strumento attraverso il quale sono determinate le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino sulle parti comuni di un condominio sulla base di quanto disposto dall’art. 1118 del Codice Civile e dall’art. 68 delle Disposizione di attuazione del Cod. Civ.

Le tabelle possono essere modificate solo con l’unanimità dei condomini. Le norme di riferimento per quanto concerne la complessa materia inerente il calcolo dei millesimi sono in ordine di gerarchia le seguenti:

Codice Civile. Art. 1123 “-Ripartizione delle spese- Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”

Art. 1124) “- Manutenzione e ricostruzione delle scale- Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.”

Circolare Ministeriale LL.PP. N. 12480/1966 e n. 2945/1993 “Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale per la ripartizione delle spese fra i singoli soci” fornisce precise indicazioni in ordine alla metodologia da adottare per il calcolo dei millesimi ed i criteri relativi da adottare per tutti i coefficienti riduttivi o incrementativi per ottenere la superficie virtuale da ragguagliare al mille.

Si ritiene utile evidenziare che le tabelle millesimali possono essere revisionate per successive variazioni delle caratteristiche originarie delle singole unità immobiliari (ad esempio la sostituzione dei termosifoni con altri di caratteristiche differenti) o per aggiunta di nuove proprietà (esempio sottotetti abitabili o sopraelevazione) anche nell’interesse di un singolo condomino, purché si sia notevolmente alterato il rapporto originario dei valori delle singole unità immobiliari.


Sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti relativamente a questo specifico argomento e nel caso vi servisse supporto nella gestione di queste attività.

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

Che cos’è il DVR?

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non è altro che una “relazione dettagliata” che deve essere presente all’interno del luogo di lavoro che ha lo scopo di individuare tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o da malattie professionali.

L’aumento degli infortuni sul posto di lavoro ha fatto emergere l’esigenza di predisporre di misure di sicurezza sempre maggiori per la tutela della salute dei dipendenti.

Chiunque possieda un’attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato ad avere questo documento. La redazione del DVR rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art. 17, comma 1, lettera a); questo non preclude di rivolgersi a professionisti nel campo della Sicurezza sul Lavoro per una consulenza in materia ed un supporto per la redazione del documento.

Fino a poco tempo fa la redazione del DVR era obbligatoria per imprese con più di 10 dipendenti, ma dal 1° luglio 2012 diventerà obbligatorio anche per le realtà più piccole, ad esclusione del singolo professionista.

In linea di massima, il DVR dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Sono previste le seguenti sanzioni:

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni: Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.

Inoltre, la redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

Come ci si deve comportare nel caso di piccole imprese?

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. 


I l documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti relativamente a questo specifico argomento e nel caso vi servisse supporto nella stesura del vostro DVR.