Risparmio energetico: come aiutare l’ambiente risparmiando denaro…
Il termine “risparmio energetico” comprende svariate tecniche accomunate dallo scopo di ridurre i consumi di energia necessaria allo svolgimento delle nostre attività giornaliere. Esistono infiniti modi di risparmiare, magari modificando i processi energetici in modo tale da ridurre al minimo gli sprechi, oppure utilizzando tecnologie in grado di trasformare l’energia da una forma all’altra in maniera più efficiente, o semplicemente migliorando le nostre abitudini quotidiane …
In questi ultimi anni lo Stato sta incentivando gli investimenti rivolti al risparmio energetico tramite una sgravio fiscale sull’IRPEF del 55% (attualmente detraibili in 10 anni).
Alcuni metodi di risparmio potrebbero essere:
– Sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle fluorescenti:
– Migliorare la gestione del riscaldamento installando valvole termostatiche, cronotermostati, caldaie a condensazione ad elevatissimo rendimento;
– Migliorare il livello di isolamento della propria abitazione, tramite la sostituzione degli infissi obsoleti ed isolando termicamente le pareti;
– Sfruttando le potenzialità offerte dalle energie rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico, ecc.)
Si tratta di investimenti economici caratterizzati da un ritorno economico contenuto, da valutare caso per caso, comunque determinabile con una buona precisione.
Rimango a disposizione per un eventuali chiarimenti relativamente a questo importante argomento e per un eventuale supporto nel caso foste interessati ad un investimento di questo tipo
Suddivisione delle spese condominiali
Che cosa sono le tabelle millesimali?
I millesimi con la relativa tabella di calcolo di solito si trovano nei regolamenti condominiali o negli atti di compra vendita dei singoli proprietari. La tabella millesimale e il riparto millesimale sono lo strumento attraverso il quale sono determinate le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino sulle parti comuni di un condominio sulla base di quanto disposto dall’art. 1118 del Codice Civile e dall’art. 68 delle Disposizione di attuazione del Cod. Civ.
Le tabelle possono essere modificate solo con l’unanimità dei condomini. Le norme di riferimento per quanto concerne la complessa materia inerente il calcolo dei millesimi sono in ordine di gerarchia le seguenti:
Codice Civile. Art. 1123 “-Ripartizione delle spese- Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”
Art. 1124) “- Manutenzione e ricostruzione delle scale- Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.”
Circolare Ministeriale LL.PP. N. 12480/1966 e n. 2945/1993 “Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale per la ripartizione delle spese fra i singoli soci” fornisce precise indicazioni in ordine alla metodologia da adottare per il calcolo dei millesimi ed i criteri relativi da adottare per tutti i coefficienti riduttivi o incrementativi per ottenere la superficie virtuale da ragguagliare al mille.
Si ritiene utile evidenziare che le tabelle millesimali possono essere revisionate per successive variazioni delle caratteristiche originarie delle singole unità immobiliari (ad esempio la sostituzione dei termosifoni con altri di caratteristiche differenti) o per aggiunta di nuove proprietà (esempio sottotetti abitabili o sopraelevazione) anche nell’interesse di un singolo condomino, purché si sia notevolmente alterato il rapporto originario dei valori delle singole unità immobiliari.
Sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti relativamente a questo specifico argomento e nel caso vi servisse supporto nella gestione di queste attività.
Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)
Che cos’è il DVR?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non è altro che una “relazione dettagliata” che deve essere presente all’interno del luogo di lavoro che ha lo scopo di individuare tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o da malattie professionali.
L’aumento degli infortuni sul posto di lavoro ha fatto emergere l’esigenza di predisporre di misure di sicurezza sempre maggiori per la tutela della salute dei dipendenti.
Chiunque possieda un’attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato ad avere questo documento. La redazione del DVR rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art. 17, comma 1, lettera a); questo non preclude di rivolgersi a professionisti nel campo della Sicurezza sul Lavoro per una consulenza in materia ed un supporto per la redazione del documento.
Fino a poco tempo fa la redazione del DVR era obbligatoria per imprese con più di 10 dipendenti, ma dal 1° luglio 2012 diventerà obbligatorio anche per le realtà più piccole, ad esclusione del singolo professionista.
In linea di massima, il DVR dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Sono previste le seguenti sanzioni:
In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni: Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.
Inoltre, la redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
Come ci si deve comportare nel caso di piccole imprese?
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
I l documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti relativamente a questo specifico argomento e nel caso vi servisse supporto nella stesura del vostro DVR.