Diagnosi Energetica

La diagnosi energetica è l'insieme delle attività professionali atte ad individuare “lo stato di salute” di un sistema edificio-impianto. E’ equiparabile, da un punto di vista medico, ad un completo check-up comprensivo di una cartella medica completa ed esaustiva con indicazione esplicita della “terapia” consigliata, ovvero le cosiddette indicazioni per il miglioramento.

Per individuare gli interventi più opportuni da eseguire nelle opere di riqualificazione energetica degli edifici esistenti assume un valore fondamentale la diagnosi energetica del sistema edificio-impianto.

Ricordiamo che la finalità principale della “diagnosi energetica” è quella di informare il committente sullo stato di salute energetico dell’edifico, fornendogli, contestualmente, la possibilità di effettuare una valutazione oggettiva dei possibili interventi per la riduzione dei consumi e quindi di prendere una decisione consapevole in merito alla loro convenienza ed efficacia.

È appena il caso di ricordare che l’accesso ai benefici fiscali garantiti dalla Detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica, per esempio, presuppongono che a monte di qualsiasi operazione venga eseguita una diagnosi energetica.

Ecco i sette punti fondamentali per la redazione di una diagnosi energetica di un edificio.

  1. Acquisire le informazioni

Acquisizione presso l’amministratore delle informazioni e dei dati utili alla caratterizzazione energetica del sistema edificio-impianto, nonché degli elaborati esistenti, ove disponibili.

Acquisizione dei dati storici di consumo per il riscaldamento relativi ad un numero di stagioni di esercizio non inferiore ai 3.

  1. Rilievo dell’involucro edilizio

Rilievo delle caratteristiche dell’involucro edilizio (dati dimensionali, …) e stima delle stratigrafie; conferma dell’eventuale documentazione acquisita e, in caso di incertezze, eventuali verifiche strumentali, se economicamente giustificabili.

  1. Rilievo caratteristiche dell’impianto

Rilievo delle caratteristiche degli impianti (schemi funzionali, caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti utili all’esecuzione dei calcoli energetici), conferma dell’eventuale documentazione acquisita ed effettuazione di eventuali verifiche strumentali, se economicamente giustificabili, in caso di incertezze.

  1. Valutazione quantitativa della performance energetica

Elaborazione di una valutazione quantitativa della prestazione energetica del sistema edificio impianto e sua validazione con riferimento ai consumi storici.

  1. Proposte diverse di intervento

Elaborazione di alcune proposte di intervento per la riduzione dei fabbisogni energetici e definizione della metodologia di verifica dei risultati conseguibili. Stima dei costi per la realizzazione degli interventi proposti e valutazione dei relativi tempi di ritorno dell’investimento.

  1. Redazione della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto

Redazione di una diagnosi energetica del sistema edificio impianto, che contenga, per ciascun intervento proposto, i seguenti elementi essenziali:

  1. a) la descrizione sintetica di ciascun intervento;
  2. b) il risparmio energetico previsto per ciascun intervento riferito alla situazione ante operam;
  3. c) il costo di ciascun intervento e la relativa stima dei tempi di ritorno dell’investimento necessario;
  4. d) il raggruppamento in pacchetti di interventi interdipendenti (ad esempio, sostituzione del generatore di calore e, ai sensi della norma vigente, conseguente installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione);
  5. e) le priorità di intervento, intese come successione corretta di interventi propedeutici e conseguenti;
  6. f) le modalità e le metodologie per verificare i risparmi energetici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione di uno o più degli interventi proposti.
  7. Discussione con la committenza

Consegna della diagnosi all’amministratore del condominio o alla committenza e discussione delle proposte di intervento.

 

Installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Lo scopo della direttiva è quella di perseguire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti tramite l’individuazione e l’attuazione di numerose e articolate azioni come l’incentivazione all’adozione di comportamenti virtuosi che consentano un risparmio energetico legato all’implementazione di un sistema di ripartizione delle spese per il riscaldamento, basato sull’effettivo consumo da parte della singola utenza.

Le valutazioni tecnico-economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore sono disciplinate ai sensi dell’art.9, comma 5 del D. Lgs n. 102/2014, così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016.

Il decreto prevede due condizioni esimenti dagli obblighi sopra richiamati, differenziate per tipologia di contabilizzazione, segnatamente nella lettera b, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene l’installazione di sottocontatori d’utenza e nella lettera c, comma 5 dell’art. 9 per quanto attiene l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell’installazione dei sottocontatori d’utenza.

Sono confermate sanzioni da 500,00 a 2.500,00 euro per singolo condomino nel caso in cui non si ottemperi alla installazione nei termini previsti e sanzioni da 500,00 a 2.500,00 euro per il condominio che non adotta i criteri imposti dalla Legge per la ripartizione delle spese. La sanzione si applica per ogni singola unità immobiliare.

Schematizzando le condizioni esimenti sono due:

  • condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b): l’installazione di tali sistemi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali; l'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
  • condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c): l’installazione di tali sistemi non risulta essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato.

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/contabISTRdef.pdf

Joomla templates by a4joomla