Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il termine RSPP è l'acronimo di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (figura introdotta dal D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626).

Si tratta di un professionista esperto in Sicurezza, designato dai datori di lavoro, a cui risponde, per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione “SPP” (ovvero l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori - art. 2 comma l lettera f del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

 

La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, prevista dall'art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora con il Datore di Lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.).

E’ obbligatorio nominare un RSPP in ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente, o un lavoratore ad esso assimilabile; la mancata designazione è sanzionata con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 € (Art. 55 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

I compiti di un RSPP possono riassumersi nei seguenti punti:

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, e cioè la figura del R.S.P.P., provvede:
  2. a)   all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  3. b)   ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  4. c)   ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  5. d)   a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. e)   a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  7. f)       a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36(sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle  procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46);
  8. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Per eventuali chiarimenti relativamente a questo specifico argomento sono a vostra disposizione.

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